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In occasione di “Amaci20” Giornata del Contemporaneo 2024, si inaugurerà il
28 settembre 2024 alle ore 18, la mostra personale di Wanda Benatti dal titolo “Danzare con l’invisibile”.
Presso la Sala dell’Ex Refettorio delle Monache presso l’ex Convento di San Mattia (ora Sede dell’Istituto Storico Parri) via Sant’Isaia 18 – 20 . Bologna.
La mostra resterà aperta fino al 18 ottobre 2024.

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Dal 18 marzo al 7 maggio 2023, al Museo della Rocca di Dozza: “Celebro l’attimo”, mostra personale di Wanda Benatti

Comunicato stampa

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Intervista a Wanda Benatti sul blog: The Heroine’s Journey

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“L’artista Vanda Benatti informa che il Tribunale di Bologna , con provvedimento cautelare del 26 maggio 2016 ha, in via d’urgenza, accolto un ricorso dalla stessa presentato nei confronti della Tecnotelai s.r.l. di Castelmaggiore (Bologna) e del grafico Fabrizio Rocchi per violazioni dei propri diritti d’autore sulle proprie opere , riferite in particolare all’iniziativa artistico-commerciale denominata e pubblicizzata “Oro”.
Al fine di una corretta informazione del mercato si riporta qui di séguito il dispositivo del provvedimento cautelare del Tribunale di Bologna:

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss. 700 c.p.c., 163 e 168 l.d.a., 131 c.p.c.:

– inibisce ai convenuti di effettuare ulteriori utilizzi, in tutto o in parte, in ogni sede e/o luogo, di cataloghi, brochure ed esemplari di arredo, anche già realizzati, nonché di diffondere via internet o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, opere dell’arte del disegno, vetrate, bozzetti, progetti o quant’altro che possa dirsi riconducibile alla signora Vanda Benatti;

– ordina l’immediata rimozione di tutti gli arredi, dipinti, elementi decorativi o simili, quali quelli descritti in ricorso, rappresentanti contraffazione delle opere di Vanda Benatti, il tutto anche da ogni pubblicazione via internet riconducibile a Tecnotelai s.r.l. e/o al signor Fabrizio Rocchi;

– ordina l’immediato ritiro dal commercio ex art. 131 c.p.i. o comunque ex art. 700 c.p.c. di tutti gli esemplari dei prodotti, cataloghi, brochure o quant’altro che possa essere stato realizzato mediante l’indebito utilizzo di opere dell’arte del disegno, vetrate, bozzetti, progetti o altro riconducibile alla signora Vanda Benatti, attribuendo alla ricorrente ogni diritto di poterne avere adeguata conoscenza mediante l’esibizione, a semplice richiesta, di tutta la documentazione necessaria a consentirne l’accertamento;

– dispone una penale ex artt. 163 e 168 l.d.a., 131 c.p.i. e 700 c.p.c. di euro 500,00 per ogni violazione dei suddetti provvedimenti e dunque per ogni ulteriore immagine in violazione che dovesse essere reperita sulla rete internet, per ogni ulteriore catalogo e/o brochure e per ogni ulteriore esemplare di prodotto che dovessero essere reperiti a partire dal giorno di deposito del presente provvedimento;

– autorizza l’immediata pubblicazione, a cura della ricorrente ma a spese dei soggetti resistenti, della presente ordinanza, nella parte dispositiva, su due riviste specializzate del settore, a scelta della ricorrente, per una sola volta, nonché su rete internet, nei siti riferibili alle parti;

– condanna i convenuti al pagamento in favore della parte ricorrente, e per essa, a favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari, delle spese di lite, che liquida in € 554,83 per anticipazioni, € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.

L’artista Vanda Benatti si riserva di agire con giudizio ordinario per ottenere una sentenza anche di condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza delle suddette violazioni”

In data 15.07.2016 il Tribunale di Bologna, in sede di reclamo , ha confermato integralmente l’Ordinanza cautelare di cui sopra, emettendo il seguente provvedimento a favore di Wanda Benatti :
P.Q.M.
RIGETTA
il reclamo di cui in premessa e, per l’effetto, conferma l’ordinanza resa in data 26/5/2016 relativamente alle opere come indicate nella motivazione del presente provvedimento.
CONDANNA
i reclamanti, (la Ditta “ TECNOTELAI srl ” ed il Sig. FABRIZIO ROCCHI ) in solido tra loro, al rimborso in favore della reclamata, delle spese della presente procedura per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 15/07/2016.
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Salina